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Legge 26 gennaio 2001, n. 6

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Art. 2.
O r g a n i

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi' individuati:
a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m) , del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.".

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.
Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239.

Art. 3.
Disposizioni in tema di personale

1. Soppresso.

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, terzo comma, numero 27), e dall'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);";
b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".

6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: ",e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".

Art. 4.
Disposizioni finali

1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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