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Legge 21 marzo 2001, n. 73

"Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001


Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonchè, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.