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Legge n. 122 del 27 Marzo 2001

"Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001


Art. 1.

(Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97».

Art. 3.

(Mutui)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali».

Art. 4.

(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione)

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 5.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonchè l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.

6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64.

Art. 6.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attività di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli)

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

Art. 8.

(Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio)

1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonchè ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonchè le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività antibracconaggio, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 9.

(Acquacoltura in acque marine)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e marine».

Art. 10.

(Unioni nazionali dei produttori)

1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 7 della legge
10 febbraio 1992, n. 164)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: «È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».

Art. 12.

(Interventi per i giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo le parole: «comprese le cooperative,» sono inserite le seguenti: «le forme associative di giovani agricoltori,».

Art. 13.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001».

Art. 14.

(Proroga di termine)

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 16.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.

6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 17.

(Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità)

1. Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, nonchè per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.

Art. 18.

(Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «da lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 2,5 milioni»;

b) alla lettera b), le parole; «da lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 5 milioni».

Art. 20.

(Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Art. 21.

(Condono previdenziale agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.

Art. 22.

(Lotta agli incendi boschivi)

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 23.

(Ospitalità rurale familiare)

1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalità della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività agrituristiche.

2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui al comma 1, nonchè le caratteristiche di professionalità e di continuità dell'attività. Ogni persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attività agrituristica si applica anche per le attività di ospitalità rurale.

Art. 24.

(Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci)

1. È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.

Art. 25.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato.

Art. 26.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.