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Legge 20 agosto 2001, n. 334

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.".

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

Art. 3-bis.

1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonche' di ulteriori lire 330 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale".

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per le conversione in legge.

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