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Legge 27 novembre 2001, n. 413

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2001.


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, fino al 31 dicembre 2001.

3. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

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