Legge 3 dicembre 2001, n. 428
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001
Art. 1.
1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il controllo della falda acquifera di Milano è autorizzata la spesa, a favore della regione Lombardia, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.
2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta è autorizzata la spesa, a favore della regione Puglia, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.