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Legge 27 febbraio 2002, n. 15

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga
della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali."

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane".

Art. 3.

1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: "da uno" sono sostituite dalle seguenti: "da due".

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force) è prorogato fino al 31 marzo 2002.

Art. 2.
Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 3.
Trattamento assicurativo e pensionistico

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Art. 4.
Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Art. 5.
Disposizioni varie

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.

Art. 6.
Disposizioni penali

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001.

Art. 7.
Personale civile

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6.

Art. 8.
Disposizioni in materia contabile

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno".

Art. 9.
Prolungamento delle ferme

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Art. 10.
Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

Art. 11.
Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.

Art. 12.
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13.
Norme di salvaguardia del personale

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Art. 14.
Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 14-bis.
Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia.

1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

Art. 15.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in 251.149.096 euro si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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