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Legge 6 maggio 2002, n. 82

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:
"f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.".

Art. 2.

1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e' consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e' consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.

3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto e' consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

4. E' in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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