[an error occurred while processing this directive]

Legge 30 maggio 2003, n. 119

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Disposizioni generali

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni.

2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente decreto.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 2.
Determinazione e comunicazione della quota
1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: «copia per l'acquirente».

2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' del quantitativo individuale di riferimento.

Art. 3.
Revoca e assegnazione della quota

1. In conformita' all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarita' del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarita' della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorita':
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalita' di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che puo' essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 4.
Riconoscimento degli acquirenti

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni istitituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti.

2. Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.

Art. 5.
Adempimenti degli acquirenti

1. Entro il mese successivo quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'artico 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonche' il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresi', per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte risulta iscritto all'anagrafe bovina.

4. Il produttore e' obbligato a documentare all'acquirente la titolarita' della quota attraverso deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente e' tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente puo' sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalita' di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.

Art. 6.
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresi' alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilita' il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

2. Tutti quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potra' essere di importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

Art. 7.
Pluralita' e successione di acquirenti

1. Se un produttore intende consegnare latte a piu' acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita dichiarazione di pluralita', inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralita' deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota gia' utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte e' indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non puo' essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a piu' di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalita' previste dall'articolo 1.

Art. 8.
Contabilita' degli acquirenti e dei produttori

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, e' soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa, pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero soggetto alla riduzione della quota di cui e' titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantita' di prodotto interessato dall'irregolarita', e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilita' di magazzino ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

Art. 9.
Restituzione del prelievo pagato in eccesso

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed e' accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la percentuale di cui al presente comma potra' essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonche' i relativi termini di decorrenza.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati, entro lo stesso termine 1'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso e' stato accolto il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento.

Art. 10.
Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilita' finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita' previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.

6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e' integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2.

7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantita' di prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

10. In conformita' all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e' consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

15. In conformita' all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purche' il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, puo' essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, e' attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformita' al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorita', con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalita' di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, e' calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta.

24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;
b) per i produttori gia' titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento. 28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore puo' accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.

29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.

30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.

32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e' disposta la revoca del riconoscimento.

33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresi' l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.

38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.

39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalita' di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 e' subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo' avvalersi di uno o piu' sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.

43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato puo' esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalita' di cui al comma 44.

44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo.

45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;
c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;
t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;
u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354; aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.

48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Art. 11.
(Soppresso).

Art. 12.
(Soppresso).

Art. 13.
(Soppresso).

Art. 14.
(Soppresso).

Art. 15.
(Soppresso).

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ritorno all'indice