Legge 24 giugno 2004, n. 162
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' sostituito dal seguente:
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.