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Legge 28 gennaio 2005, n.5

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

Art. 2.
Salvaguardia del principio di coesistenza

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.

2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E' fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3.
Applicazione delle misure di coesistenza

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee.

Art. 4.
Piani di coesistenza

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche per realizzare, la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra conduttori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesione, ferme restando le previsione dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo, finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.
Responsabilita'

1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.

1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilita' soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita' di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresi' le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni disciplinati dal presente articolo.

2. Il conduttore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma 1-bis, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e procedure per la raccolta e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

Art. 6.
Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 7.
Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il "Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche".

2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza, nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

3. Il Comitato di cui al comma 1 propone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio. Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo. Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
Norme transitorie

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di speritimentazione, non sono consentite.

Art. 9.
Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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