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Legge 20 novembre 2009, n. 165

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila».

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2009


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

«Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 ».

Art. 1.
Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila

1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

Art. 1-bis

Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed il 15 giugno. 2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

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