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LEGGE 28 giugno 1991, n. 215.

Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988 n. 172, è aggiunta infine, la seguente lettera:

"d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".

3. E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n, 12.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martelli