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Legge 16 luglio 1996, n. 381

"Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 1996




Legge di conversione


Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fattisalvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145.

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Testo del decreto-legge

Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278

"Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1996


Art. 1.
Contributi finanziari

1. E' autorizzata, a titolo di contributi agli organismi finanziari internazionali di seguito elencati, l'erogazione per l'anno 1995 di complessive L. 456.165.000.000 e per l'anno 1996 di complessive L. 729.999.011.000 cosi' ripartite:
a) L. 568.000.000.000, in favore dell'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo), quale prima e seconda rata del contributo relativo alla X ricostituzione delle risorse;
b) L. 329.367.000.000 in favore del Fondo africano di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla VI ricostituzione delle risorse;
c) L. 109.456.000.000, in favore del Fondo asiatico di sviluppo, quale prima e seconda rata del contributo relativo alla V ricostituzione delle risorse;
d) L. 16.220.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale contributo alla III ricostituzione delle risorse;
e) L. 5.809.000.000, in favore del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, quale prima rata del contributo relativo alla IV ricostituzione delle risorse;
f) L. 32.194.000.000, in favore del Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal (per la protezione della fascia di ozono), quale contributo per gli anni 1993, 1994 e 1995;
g) L. 39.951.000.000, in favore della Global Environment Facility (GEF), quale prima rata del contributo alla I ricostituzione delle risorse;
h) L. 30.782.011.000, in favore della Banca interamericana di sviluppo, quale prima rata del contributo alla VIII ricostituzione delle risorse;
i) L. 39.668.000.000, in favore della Banca europea per gli investimenti (BEI), quale prima rata del VII aumento di capitale;
l) L. 3.300.000.000, in favore della Banca asiatica di sviluppo, quale prima rata della sottoscrizione al IV aumento del capitale;
m) L. 11.417.000.000, in favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, quale prima rata del contributo alla ricostituzione delle risorse.

Art. 2.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a L. 456.165.000.000 per l'anno 1995 ed a L. 729.999.011.000 per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per l'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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