Legge 26 settembre 1996, n. 507
Art. 1.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggioramente rappresentative, con cadenza biennale";
b) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
c) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.