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Legge 4 ottobre 1996, n. 515

" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purche' affidati anteriormente al 1 giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorita' portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Universita' di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992, nonche' l'Autorita' portuale di Venezia, sono autorizzati a contrarre mutui con le modalita' di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale "G. Galilei" di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilita' e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalita' di esecuzione, e' istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvedera' la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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