Legge 20 dicembre 1996, n. 640
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996
Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedi menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 21 dicembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni per il Gruppo Alitalia
1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, - secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unita', sulla base dei seguenti criteri:
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, e' approvato il piano di cui al comma 1.
3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entita' della maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attivita', anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'erogazione della pensione e' sospesa per un periodo pari all'entita' della maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa riconosciuta.
4. I divieti di cui al comma 3 si applicano anche, fino al compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, e' rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.
6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
6-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalita' con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonche' al rispetto delle finalita' del presente decreto.
Art. 2.
Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.