Legge 20 gennaio 1997, n. 16
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 30
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo del protocollo)