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Legge 28 febbraio 1997, n. 30

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 93 del 22 aprile 1997 - Supplemento Ordinario n. 86

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 5.
Disposizioni in materia di riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,";
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'art. 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.";
e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.";
f) (soppressa).

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del settore.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'art. 19 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate";

a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse;
b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
b-bis) nell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";

b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico";
c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";
2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno";

d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
"91-bis. (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).
- 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

Art. 5-bis.
Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' operative delle citate disposizioni.

Art. 5-ter.
Proroga della Convenzione con il Consorzio nazione obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relalivi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 30 aprile 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.

Art. 6.
Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalita' del versamento.

2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero del!e finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e' non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni., dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a), i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze";

b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi";
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente: "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro delle finanze";
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico.";

e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fonte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze".

Art. 6-bis.
Proroga dei termini

1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonche' degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6-ter.
Incremento del Fondo per l'occupazione

1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilita' dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Capo II
Disposizioni in materia finanziaria e contabile

Art. 8.
Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti e in contabilita' speciali presso la Tesoreria dello Stato sono dsciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per il 1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facolta' di impegnare consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prevalementi dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilita' di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avra' luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

Art. 9.
Trasferimento dei fondi agli enti locali

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinamenti diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilita' liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunita' montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, gia' intestatari di contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento della disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso "collettivi".

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei trasferimenti e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata.

4. Il Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:
a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997.

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o piu' assegnazioni, la somma da anticipare e' quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente e' quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria e' tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalita' previste dal comma 9.

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi". Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione e' effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1 ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997.

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo puo' essere modificato con decreto del Ministero del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o piu' titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.

Artt. 1 - 4 Artt. 5 - 9 Artt. 10 - 30

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