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Legge 16 luglio 1997, n. 230

"Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1997



Art. 1.
(Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali).

1. A decorrere dal 1^ gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato «Fondo», istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1^ gennaio 1998.

3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.

Art. 2.
(Trattamento per i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria).

1. Per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonché per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

2. Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 3.
(Disposizioni generali).

1. A decorrere dal 1^ gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS.

2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dell'indennità di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo è istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresì le attività e le passività quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1^ gennaio 1998, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.

3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale.

4. Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, è trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti per l'INPS dall'attuazione della presente legge, da rimborsare da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede:
a) quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
b) quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 510 del 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.