Legge 28 agosto 1997, n. 301
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 184
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 13 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.(Si omette il testo dell'accordo)