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Legge 28 agosto 1997, n. 304

" Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 184


Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'accordo)