Legge 10 novembre 1997, n. 409
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 238
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo dell'accordo)