Legge 19 gennaio 1998, n. 17
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998 - Supplemento Ordinario n. 24
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omette il testo dell'Accordo)