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Legge 30 marzo 1998, n. 61

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 12.
Misure a favore dei comuni

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica e' concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicita'. L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 37 miliardi , si provvede, quanto a lire 33 miliardi , mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilita' di cui all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

5. Per i comuni di cui al comma 1 nonche' per le comunita' montane e per le province dell'Umbria e delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e' prorogato al 30 aprile 1998. E' altresi' differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi enti locali e' altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

Art. 12-bis.
Benefici a favore delle aziende agricole

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza puo' essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 12-ter.
Dismissione e trasferimento di beni demaniali

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perche' non piu' rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche', limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprieta' a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attivita' economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

Art. 13.
Altre misure

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonche' per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999";
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, ottengono il congedo anticipato".

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione e' effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica.

6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, e' riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1 ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio e' applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni e' condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunita' economica europea. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 15, comma 1, ed e' rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni.

6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione".

6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, e' assegnato all'Autorita' di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000.

6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche.

6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,".

Art. 14.
Norme di accelerazione e controllo degli interventi

1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente e' subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro , ovvero a societa' di progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto , la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto , si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU , IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.

4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.

5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU , IVA esclusa, si puo' procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalita' sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalita' sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalita' di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo e' aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si e' espresso sul progetto originario.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto , puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attivita' di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori Inps. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attivita' di ricostruzione. E' altresi' richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sara' applicata dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarita' dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della conformita' qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare .

14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore procapite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di universita' e di enti pubblici di ricerca, di cooperative di produzione e lavoro . Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998 .

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

Art. 15.
Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e dopo la parola: "trascorso" e' aggiunta la seguente: "almeno" .

5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilita' speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono .

6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717 , e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.
Vigilanza

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Capo II
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

Art. 17.
Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena , Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996 , volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 militardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui all'articolo 21 .

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

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