Legge 16 aprile 1998, n. 118
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'accordo)