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Legge 24 aprile 1998, n. 128

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 88




Testo della legge

Art. 23.
Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Art. 24.
Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

Art. 25.
Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 26.
Disposizioni sulla Farmacopea europea.

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Art. 27.
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II";
b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg".

Art. 28.
Etichettatura dei prodotti cosmetici.

All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".

Art. 29.
Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso, della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchè l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 30.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonchè le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 31.
Emissione di segnali televisivi.

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;
b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;
c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;
e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

Art. 32.
Ascensori.

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princìpi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchè delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonchè su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

Art. 33.
Imprese finanziarie: criteri di delega.

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 34.
Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

Art. 35.
Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

Art. 36.
Norme per il mercato dell'energia elettrica.

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

Art. 37.
Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione" sono soppresse.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".

Art. 38.
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

Art. 39.
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

Art. 40.
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo.

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;
c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;
f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda: il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:
a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

Art. 41.
Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;
d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;
f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;
g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivantidall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 42.
Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai princìpi comunitari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.

Art. 43.
Tutela giuridica delle banche di dati.

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

Art. 44.
Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

Art. 45.
Prodotti tessili.

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

Art. 46.
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano "norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Art. 47.
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori.

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".

Art. 48.
Prodotti alimentari.

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

Art. 49.
Paste farcite con carne.

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Artt. 1 - 22 Artt. 23 - 49 Artt. 50 - 57

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