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Legge 15 dicembre 1998, n. 444

"Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1998



Art. 1.

(Fondo speciale per l'apertura dei teatri)

1. Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo".

3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.

(Prosecuzione degli interventi per la città di Siena)

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.

Art. 3.

(Disposizioni per attività culturali)

1. Per la realizzazione del programma "Bologna città europea della cultura" è autorizzata la spesa di lire 3,4 miliardi per l'anno 1998, di lire 7,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 9,5 miliardi per l'anno 2000.

2. È autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico-artistico.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, le parole: "Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato per Bologna, città europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna".

4. Al fine di consentire l'operatività della società di cultura "La Biennale di Venezia", è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998.

5. All'associazione "Italia nostra" è concesso un contributo annuo di lire 400 milioni a decorrere dal 1998.

Art. 4.

(Ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari)

1. Per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del Teatro Petruzzelli di Bari, è concesso un contributo di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il destinatario del contributo è definito, anche con riferimento a soggetti di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con il comune di Bari.

Art. 5.

(Ricostruzione delle mura di Cittadella)

1. Per la ricostruzione, il restauro, la conservazione e il consolidamento delle mura di Cittadella è concesso al comune di Cittadella un finanziamento pari a lire 4 miliardi per l'anno 1998.

Art. 6.

(Interventi per il Duomo di Milano)

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di Milano sono autorizzati limiti di impegno decennali pari a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999 e a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2000 in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, 5 e 6, complessivamente pari a lire 32 miliardi per l'anno 1998, a lire 29 miliardi per l'anno 1999 e a lire 34 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5, complessivamente pari a lire 4,5 miliardi per l'anno 1998, a lire 7,9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 9,9 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 4,1 miliardi per il 1998 e a lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 e a lire 2,4 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.