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Legge 23 dicembre 1998, n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210



Testo della legge

Art. 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università)

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.

2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.

4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1o gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonchè le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonchè le modalità attuative della stessa.

6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.

8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: "con contratti di durata annuale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione".

9. A decorrere dal 1o gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

10. A decorrere dal 1o luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.

Art. 30.
(Revisione delle procedure per investimenti)

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

Art. 31.
(Norme particolari per gli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1o gennaio 1999.

2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore".

6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.

8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.

9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".

10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.

13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.

14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè la lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.

16. Il termine fissato al 1o gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1o gennaio 2000.

17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,".

18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.

19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".

20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999".

25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".

26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

28. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonchè l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".

29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE; fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.

30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi".

32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".

34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.

35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e".

36. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:

"I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla data del 31 dicembre 1997".

37. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.

38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente". L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco purchè l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.

40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.

41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva".

44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie".

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonchè i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 32.
(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province)

1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;
d)
risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 33.
(Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922)

1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1o giugno 1939, n. 1089.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 34.
(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)

1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonchè dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1o gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1o gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1o gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.

7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.

8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663".

Art. 35.
(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

Art. 36.
(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1o gennaio 1996 alla data di pagamento".

2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo IV

ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 37.
(Verifiche in materia di invalidità civile)

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.

2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.

4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.

6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.

7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonchè di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.

8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 38.
(Pensioni di guerra)

1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".

2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1o gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato".

3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".

4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: "perdita totale della funzionalità".

5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1o gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.

Art. 39.
(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.

Art. 40.
(Interventi nel settore postale)

1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente.

2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i princìpi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.

4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i princìpi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.

5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1o gennaio 1999".

6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 41.
(Tariffe postali agevolate)

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.

3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.

4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.

5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1o luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.

6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997".

7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".

Art. 42.
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)

1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:
a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero;
h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 1998.

Art. 43.
(Ferrovie dello Stato Spa)

1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.

2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2, nonchè le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.

4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonchè alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.

5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.

6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.

7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1o gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.

8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.

9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.

Art. 44.
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)

1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonchè con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. I comuni, le regioni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle regioni e alle province la determinazione del valore dell'immobile al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio della prelazione è attribuita ai comuni e, in subordine, alle regioni.

4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.

5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

"Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.

7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.

Art. 45.
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio".

3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.

5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di lire 675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999"; al comma 4 dello stesso articolo le parole: "1o gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2000".

12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione".

13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.

14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

15. A decorrere dal 1o gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

16. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 14, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire.

17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.

20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per cento per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".

21. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato".

23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, è abrogata.

24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della medesima legge.

25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè quelle poste in essere in applicazione dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.

27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.

28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole "l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "l'altra prevalentemente".

31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.

32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi.

33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4 per cento".

Art. 46.
(Personale del Servizio soccorso stradale ACI)

1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, partecipa a domanda ad apposite selezioni di idoneità che potranno essere indette dall'Ente controllante nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell'ente stesso ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale dell'ACI, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo39,della legge n.449 del 27 dicembre 1997.

Art. 47.
(Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997)

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.

Art. 48.
(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.


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