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Legge 8 marzo 1999, n. 50

"Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999


Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";

b)

al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo";

c)

al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

"g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";

d)

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a)

eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".

Art. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4.
(Relazione annuale di semplificazione)

1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

Art. 5.
(Analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Art. 6.
(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)

1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

Art. 7.
(Testi unici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a)

nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.

Art. 8.
(Testo unico in materia di pubblico impiego)

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.

Art. 9.
(Norme finali)

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".

7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999".

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Applicazione di disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici


legge 11 luglio 1986, n. 390.

2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri


testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.

4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto


legge 11 febbraio 1971, n. 50.

5) Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992


legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.

6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario


codice civile, articolo 2545;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative


decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;

legge 31 gennaio 1992, n. 59.

8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale


regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;

regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;

regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;

regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;

legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;

legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;

codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;

disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;

legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;

legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).

9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati


norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;

regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

10) Procedimento relativo alle spese di giustizia


regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;

regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari


legge 8 agosto 1895, n. 556;

regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;

legge 21 febbraio 1989, n. 99;

testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

legge 3 aprile 1979, n. 103;

legge 11 maggio 1971, n. 390;

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

legge 25 aprile 1957, n. 283;

legge 29 dicembre 1990, n. 405;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

12) Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice


legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.

13) Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari


decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.

14) Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi


legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.

15) Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;

testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.

16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato


decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.

18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia


testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;

regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.

19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche


testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;

legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.


testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.

21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici


regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;

legge 16 settembre 1960, n. 1014;

legge 27 luglio 1978, n. 392;

legge 15 dicembre 1990, n. 396.

23) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo


legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale


decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.

25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale


decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.

26) Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie


testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti


codice della navigazione, articolo 73;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.

28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale


legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.

29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione


decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;

regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

legge 23 dicembre 1977, n. 952;

legge 9 luglio 1990, n. 187;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

30) Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili


legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.

31) Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo


legge 30 aprile 1985, n. 163;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996.

32) Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative


legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.

33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale


legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.

34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili


regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;

decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.

35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto exarticolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza


testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.

36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti


regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.

37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.

38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni


legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.

39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni


legge 29 giugno 1939, n. 1497;

legge 8 agosto 1985, n. 431.

40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati


testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici


legge 5 agosto 1981, n. 416.

42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato


decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato


regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

44) Procedimento per:


- il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

- l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;

- verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento

legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.

45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca


codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis;

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

legge 13 luglio 1965, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-bis;

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies;

legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea


decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

47) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori


testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria


codice della navigazione, articoli 753 e 775.

49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili


codice della navigazione, articoli da 861 a 873.

50) Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici


codice della navigazione, articoli 799 e 804;

legge 2 aprile 1968, n. 518;

decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972;

decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988.

51) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo


legge 11 gennaio 1979, n. 14.

52) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici


codice della navigazione, articolo 731;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto


legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.

54) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche


legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.

55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)


codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;


norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.

56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura


legge 7 marzo 1996, n. 108;


decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;


decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;


decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket


decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;


decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;


decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251.

Allegato 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO
UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A),
DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) Procedimento di liquidazione della pensione


decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

2) Procedimento di liquidazione una tantum


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) Procedimento per il riscatto


testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) Procedimento di spese in economia


regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1o marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1985, n. 166;

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

5) Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte


regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;

legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;

legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.


Allegato 3
(articolo 7, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

1) Ambiente e tutela del territorio

2) Urbanistica ed espropriazione

3) Finanze e tributi

4) Documentazione amministrativa e anagrafica

5) Agricoltura

6) Pesca e acquacoltura

7) Università e ricerca

8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.