Legge 5 maggio 1999, n. 122
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999
Art. 1.
1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.