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Legge 7 giugno 1999, n. 213

" Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999

Art. 1.

(Ratifica ed esecuzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 2.

(Cooperazione amministrativa)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

a)

su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;

b)

comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;

c)

dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonchè ogni altra misura per la conservazione del bene.

Art. 3.

(Proposizione dell'azione in Italia)

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

a)

la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;

b)

le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

Art. 4.

(Indennizzo)

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

Art. 5.

(Proposizione della richiesta negli Stati contraenti)

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi all'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1o giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

(Custodia, consegna o acquisizionedel bene)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni e le attività culturali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

Art. 7.

(Rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea)

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo dell'accordo)