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Legge 25 novembre 1999, n. 452

"Istituzione del Museo tattile statale "Omero"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999



Art. 1.
(Istituzione del Museo tattile statale "Omero").

1. È istituito in Ancona il Museo tattile statale "Omero", di seguito denominato "Museo Omero".

Art. 2.
(Finalità del Museo Omero).

1. Il Museo Omero raccoglie materiali, oggetti o perfette riproduzioni delle diverse forme di arti plastiche e delle manifestazioni storico-culturali dell'organizzazione dell'ambiente, dello spazio e della vita dell'uomo, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà.

Art. 3.
(Organizzazione).

1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona disciplina:
a) l'individuazione della sede del Museo Omero;
b) l'assegnazione al Museo Omero dei materiali esistenti presso il museo istituito dal comune di Ancona;
c) le modalità di gestione del Museo Omero ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, ivi compreso il personale.

2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo Omero è istituito un Comitato consultivo, composto da:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) un rappresentante della regione Marche;
d) un rappresentante della provincia di Ancona;
e) un rappresentante del comune di Ancona;
f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;
g) un rappresentante designato dalle altre associazioni rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Per l'istituzione del Museo Omero è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo stesso è autorizzata una spesa di lire 460 milioni annue a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1.000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.