[an error occurred while processing this directive]

Legge 13 Dicembre 1999, n. 466

" Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999 "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999


Art. 1.

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.