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Decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268

"Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000



Art. 1.
Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:
"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";
b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
"a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia' ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalita' per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Art. 2.
Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005.

Art. 3.
Oli emulsionati

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

Art. 4.
Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma cosi' come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.
Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
gas metano per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale e tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si appplicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantita' superiore a 3000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997, e' fissata in grammi 4 per quintale di prodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6.
Aliquote di accisa per i carburanti agricoli

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 7.
Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi

1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.

Art. 8.
Versamento del prelievo supplementare

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 9.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.