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Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394

"Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000



Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, e' sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 - ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977 - ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, e cosi' di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.