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Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13

"Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002



Art. 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Art. 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonche' delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.".

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro il mese di febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di aprile 2002".

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.