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Decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194

"Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2002



Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo.".
Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.".

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, puo' disporre, con proprio decreto, sentito in conformita' il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: "del precedente articolo 18." sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-quater, comma 2.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.".

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.".

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro il terzo esercizio finanziario successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario successivo".

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attivita' di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.