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Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353

"Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali "

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003



Art. 1.
Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche', relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici.

Art. 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.

Art. 3.
Modalità di corresponsione dei rimborsi

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

Art. 4.
Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.