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Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005



Art. 1.
Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro.».

Art. 2.
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari

1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, e' autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».

3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».

4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e' autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.

Art. 8.
Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.