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Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328

"Disposizioni tributarie urgenti"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997


Art. 1.
Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento e' elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.

3. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.

5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;";
2) il numero 18) e' sostituito dal seguente: "18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;";
3) il numero 19) e' sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;";
4) il numero 35) e' sostituito dal seguente: "35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";
5) dopo il numero 41-ter) e' aggiunto il seguente: "41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.";
b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:
1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
3) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);";
4) il numero 11 e' sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);";
5) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);";
7) il numero 46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
8) il numero 55) e' sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);"; 9) dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'', ''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
12) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
14) il numero 121) e' sostituito dal seguente: "121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;";
16) il numero 127-novies) e' sostituito dal seguente "127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;";
17) dopo il numero 127-sexiesdecies) e' aggiunto il seguente: "127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.

Art. 2.
Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per i trasporti pubblici

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialita' dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle," sono inserite le seguenti: "nonche' le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";
b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) e' sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;".

Art. 3.
Registrazione delle fatture

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole "la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "la fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo";
b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole "entro il mese di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1 ottobre 1997.

Art. 4.
Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto - legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;".

Art. 5.
Anticipo versamenti dell'imposta sulle assicurazioni

1. Il primo comma dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, salvo per quelli relativi al mese di novembre che debbono essere versati entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al quarto comma.".

Art. 6.
Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66,commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.".

Art. 7.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.