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Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997


Art. 1.
Istituzione del Registro internazionale

1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

Art. 2.
Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, fatta eccezione per quanto concerne il comandante ed il primo ufficiale di coperta.

2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, puo' derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; e' in facolta' dell'autorita' competente negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione stessa.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.

Art. 3.
Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi.

2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza, del Paese del quale il marittimo ha la cittadinanza, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.

3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

Art. 4.
Trattamento fiscale

1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. A partire dal periodo di imposta in corso al l gennaio 1999, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 50 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per il periodo di imposta in corso al l gennaio 1998 tale importo e' fissato al 65 per cento. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 5.
Normativa di riferimento

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle Convenzioni internazionali applicabili alle unita' iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, adibite a crociere durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale.

Art. 6.
Sgravi contributivi

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal l gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre l996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

Art. 7.
Modifiche agli articoli 143, 224 e 318 del codice della navigazione

1. L'articolo 143 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.".

2. L'articolo 224 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo) . - 1. Il servizio di cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.".

3. L'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.".

Art. 8.
Interventi urgenti a favore del settore portuale

1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorita' portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali Agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio l998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorita' portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialita' e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilita' di realizzare il pieno reinserimento delle unita' lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, e' concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unita' di dipendenti delle sopracitate autorita' portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unita' tra le predette autorita' portuali ed altresi' ad individuare termini, criteri e modalita' attuative del pensionamento anticipato.

2. Qualora si realizzi la riduzione delle unita' da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorita' portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.

3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico/operativa, de1iberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'artico1o 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonche' il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.

4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato e' concesso l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di eta', ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla INPDAP tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle Autorita' di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

5. Le autorita' portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresi', delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

6. Per "successive variazioni" di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorita' portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.

9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, e' affidata alla competente autorita' portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.

10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per 1a conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo e' quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorita' portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la societa' costruttrice. L'onere derivante dal presente comma e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Per la cessata operativita' portuale ed il trasferimento di attivita' e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione "Colombo '92" in ambito portuale, e' corrisposto a favore dell'Autorita' portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 9.
Interventi nel settore marittimo

1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1 febbraio 1990 e l'indennita' contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneita' al lavoro portuale a partire dal 1 febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.

2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1200 unita'. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ed ai dipendenti delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino al 30 giugno 1998.

3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste in bilancio, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie medesime, nonche' a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresi', previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorita' marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna Cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresi', un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogato fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorita' portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.

10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "banchine" e' inserita la seguente: "attrezzate".

Art. 10.
Interventi vari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonche' per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi gia' approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalita' indicate al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

6. Le disponibilita' in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 11.
Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto pubblico locale

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale risorse per l'anno 1998 nel limite di lire 230 miliardi e dall'anno 1999 nel limite di lire 130 miliardi annui, dietro presentazione di apposita rendicontazione, al fine di avviare un processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 1998, quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, quanto a lire 130 miliardi per gli anni 1998 e successivi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unita' previsionale "cassa integrazione ordinaria" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 12.
Interventi per l'autotrasporto

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonche' le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o piu' decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 13.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale "cassa integrazione ordinaria" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.