[an error occurred while processing this directive]


Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180

"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998
(Rettifica G.U. n. 137 del 15 giugno 1998)


Art. 1.
Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio

1. Entro il 31 dicembre 1998, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 puo' individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le zone a piu' elevato rischio idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonche' gli interventi piu' urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attivita' istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, nonche' della collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle autorita' di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le universita' e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalita' le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.

Art. 2.
Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano gia' provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorita' di bacino interregionale o regionale fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989. La composizione dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, e' integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni e le province autonome possono destinare unita' di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le province autonome possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza. personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma.

3. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unita' del personale comandato di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. Per le attivita' di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti di ruolo gia' previsto dalla tabella organica di cui allo stesso decreto n. 106 del 1993. I posti vacanti sono coperti, secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo apposita riserva di posti non superiore al 50%, per il personale attualmente in servizio, compreso quello con contratto a tempo determinato, e nel rispetto di quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 39.

5. Il Ministro dell'ambiente. per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' attivare fino a cento rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unita' di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle societa' a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale e' posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle societa' private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma e' predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarieta', a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.

Art. 3.
Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi', sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992. n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se gia' incorporati ed in servizio, possono essere, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 1999, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, per esigenze connesse alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. I soggetti stessi non ancora incorporati possono, altresi', ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede piu' vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, ottengono il congedo anticipato.

Art. 4.
Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attivita' produttive

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unita' operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attivita' produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione e' pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonche' a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed e' approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorita':
a) attivita' produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
b) altre attivita' produttive ubicate nelle aree a rischio;
c) nuovi insediamenti produttivi.

3. Alle imprese industriali, artigianali, agroindustriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attivita' in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Il terreno di risulta e' acquisito al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalita' per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalita' si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attivita' produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e societa' a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania e' autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

Art. 5.
Altri interventi a favore delle attivita' produttive e del lavoro autonomo

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unita' produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:
a) le iniziative riferite alle unita' produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita' produttive;
b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.
Interventi a favore dei comuni

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicita', ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 e' concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta.

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

4. Ai comuni di cui al comma 1 e' comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

Art. 7.
Tutela dei territori montani e attivita' agroforestali

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunita' montane possono avviare nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 1, con priorita' per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agroforestali, nonche' le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.

2. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, e' affidata prioritariamente ai giovani di eta' inferiore ai 40 anni, associati in societa' di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di eta'.

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma 1.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

1. Per le attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e le province autonome e' effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 7, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. "piani di disinquinamento" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonche' per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.

7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi e' destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi e' assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.