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Decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63

"Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1999



Art. 1.
Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Agli effetti del comma 1:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico n. 917 del 1986, si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

5. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo, come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 5, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 e' rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, lettera a), e 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 1 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.

Art. 2.
Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Nell'ambito delle disponibilita' del predetto Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, agli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita, a decorrere dall'anno 1999, in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.
Affidamento in concessione di costruzione e gestione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta.

1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale SalernoReggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come definita dall'accordo quadro del 1 agosto 1997 tra Governo e regione Veneto, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia gia' stato affidato, ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'incarico di progettazione esecutiva.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate relativamente alla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, valuta la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione delle due autostrade, e, qualora la valutazione sia positiva, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, le gare per l'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione delle due opere, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nei bandi di gara e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.