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Decreto Legislativo 18 gennaio 2000, n. 9

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2000


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituita dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalita' di pagamento nonche' per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;

Visto il comma 162 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede una delega al Governo per il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 10 dicembre 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo

Art. 1.
Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.".

"Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qua lora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.".

"Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro). - 1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso .".

"Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo). - 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000. ;
b) nelle note, e' aggiunta, in fine, la seguente:
"1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica .".

"Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis.".

Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996", sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi";
2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento", sono inserite le seguenti: ", cosi' come incrementata ai sensi del comma 1,";
b) nell'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo 1, comma 4";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito" sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,";
3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.