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Decreto Legislativo 14 febbraio 2000, n. 37

"Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266 "


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura

l. E' istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unita'. Corrispondentemente e' ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.

2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma l.

3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.

4. Con il decreto previsto dal comma 3 e' regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.
Disciplina del personale del C.S.M.

l. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento:
a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;
b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere;
c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri delle attivita' svolte presso il C.S.M., nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal comparto "Ministeri";
d) le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro; le modalita' di adeguamento alle norme contrattuali del comparto "Ministeri", relative allo sviluppo delle carriere; i diritti e i doveri dei dipendenti; le sanzioni e i procedimenti disciplinari; l'orario e i turni di lavoro; i limiti e le modalita' di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Nel disciplinare tali istituti il regolamento terra' conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Ministeri", adeguandone la disciplina alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del C.S.M.;
e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura eguale a quello previsto per il personale di posizione economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia;
f) il trattamento economico accessorio del personale di ruolo e le indennita' del personale non appartenente al ruolo di cui all'articolo 1 che svolga la propria attivita' presso il C.S.M. Trattamenti accessori ed indennita' possono essere correlati a particolari attivita' di servizio, in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non puo' comportare nuovi oneri a carico dello Stato, ne' oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M.

Art. 3.
Contratti di collaborazione continuativa

l. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente, anche per periodi determinati.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di dieci unita'; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonche' il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.
Trattamento previdenziale

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".

Art. 5.
Disciplina transitoria

l. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.

2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.

3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.

4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro un anno dall'emanazione del predetto regolamento, il C.S.M., per esigenze di funzionalita' dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalita' piu' elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, puo' coprire i posti vacanti e per non piu' di dieci unita' mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. e' restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra localita' indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.