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Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 63

"Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998) e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive integrazioni e modificazioni, e, in particolare, gli articoli 122 e 123;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Credito al consumo: delibera CICR

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

Art. 2.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicita'

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto ministeriale 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 1992, n. 169.