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Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76

"Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in materia finanziaria e contabile, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle regioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della citata legge n. 94 del 1997;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

3. La regione puo' altresi' adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalita' regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed e' disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2.
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

2. Il bilancio pluriennale e' elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 3.
Leggi regionali di spesa

1. Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa. In tale caso la regione puo' dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 18.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o gia' presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

3. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per piu esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 4.
Bilancio annuale di previsione

1. Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni. Le contabilita' speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata,sia nella spesa.

3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b), del comma 3, sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 18.

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), del comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3.

6. In apposito allegato al bilancio le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b) e c), e dei commi 4 e 5. Le contabilita' speciali sono approvate nel loro complesso.

8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

9. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unita' previsionali di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Art. 5.
Equilibrio del bilancio

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.

Art. 6.
Annualita' del bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 7.
Universalita' ed integrita' del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 8.
Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio

1. Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali e non puo' protrarsi, comunque, oltre i quattro mesi.

3. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano stati approvati dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la regione e' autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'articolo 127 della Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

4. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano rinviate al consiglio regionale dal Governo, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unita' previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unita' previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 9.
Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione;
Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
Titolo III: entrate extratributarie;
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilita' speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unita' previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 10.
Specificazione e classificazione delle spese

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in:
1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo e' definita sulla base dei criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
2) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente, unita' relative alla spesa in conto capitale e unita' per il rimborso prestiti;
3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria, le modalita' idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Art. 11.
Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22.

Art. 12.
Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto nell'articolo 10.

3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.

Art. 13.
Fondi di riserva

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore;
b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. La legge regionale disciplina le modalita' e i limiti del prelievo di somme da tali fondi.

3. Nel solo bilancio di cassa e' iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, e' stabilito dalla legge di contabilita' regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni delle altre unita' previsionali di spesa, nonche' dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con delibere della giunta regionale non soggette a controllo.

Art. 14.
Fondi speciali

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali esistenti o di nuove unita' dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 15.
Assestamento del bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 5.

Art. 16.
Variazioni di bilancio

1. La legge di approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unita' previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo puo' effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la giunta regionale puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. La giunta regionale puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il relativo provvedimento e' comunicato al consiglio regionale.

Art. 17.
Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, e' vietato il trasporto, con arto amministrativo, di somme da una unita' previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Art. 18.
Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

5. L'amministrazione regionale puo' assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 19.
Pagamento delle spese

1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

Art. 20.
Gestione del bilancio

1. La legge regionale stabilisce le modalita' e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unita' operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione.

Art. 21.
R e s i d u i

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 18 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non e' ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato, per le spese correnti e per non piu' di sette anni per le spese in conto capitale.

4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

Art. 22.
Fondi statali assegnati alle regioni

1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonche' di assegnazioni vincolate per calamita' naturali e per interventi di interesse nazionale.

2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

3. La regione ha altresi' facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 23.
Mutui e altre forme di indebitamento

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non puo' comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.".

2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 24.
Garanzie prestate dalla regione

1. In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25.
Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 26.
Conto del bilancio

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unita' previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

Art. 27.
Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.

2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3.

3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della regione, e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

Art. 28.
Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformita' a quanto disposto negli articoli 26 e 27.

3. Al rendiconto generale della regione e' allegato altresi' l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.

Art. 29.
Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della regione e' approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalita' e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione e' integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale.

Art. 30.
Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

Art. 31.
Servizio di tesoreria della regione

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

Art. 32.
Cooperazione Stato-regioni

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 10, stabilisce le modalita' con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei propri sistemi informativi riguardanti le unita' previsionali di entrata e di spesa, secondo la specificazione poste al comma 3, dell'articolo 4, e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.

Art. 33.
Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia.

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle legge 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilita' gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 34.
Norme finali e transitorie

1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformita' ai principi del presente decreto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potesta' legislativa nella materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il 31 dicembre 2001. A decorrere dal 1o gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto e' rilevabile quale vizio di legittimita' della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino all'emariazione della legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento contabile previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali delle regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia.

Art. 35.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, la legge 19 maggio 1976, n. 335.

2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dal quinto comma dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335.