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Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 169

"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e, in particolare, gli articoli 1, comma 4, e 29;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE, modificativa della direttiva 94/57/CE;

Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in ordine alla non conformita' del suddetto decreto legislativo n. 314 del 1998 alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente richieste correttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:
a) disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attivita' di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi;
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;
d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;";
b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;".

Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.
2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;
b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;
c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;
d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' su eventuali modifiche di classificazione o declassamento di navi.
4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per i profili di competenza, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.".

Art. 4.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Modalita' e condizioni per l'autorizzazione). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:
a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;
b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualita' di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione;
c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto;
d) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.".

Art. 5.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).".

Art. 6.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: "e dell'affidamento" sono soppresse;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.".

Art. 7.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Rilascio diretto). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero puo' affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni.
2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari.
3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di ispezione.
4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.".

Art. 8.
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Modalita' e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso). - 1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5.
2. L'affidamento di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3.
3. Le modalita' per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.".

Art. 9.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento, autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il rilascio dei certificati, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dagli articoli 3 e 7 del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime.".

Art. 10.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Controlli ed obblighi di informazione relativi all'affidamento). - 1. Gli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9 sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.".

Art. 11.
Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616

1. L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e' uno degli organismi affidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.

Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'articolo 3 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1, successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicato agli organismi riconosciuti che hanno formulato istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998 e delle relative disposizioni attuative. Entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza gli organismi medesimi provvedono ad integrare le suddette istanze in conformita' alle disposizioni del predetto decreto.

3. Gli organismi gia' affidati con provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto forniscono, entro trenta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza, la documentazione attestante la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.

4. Il decreto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dall'articolo 9, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 1999.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazioni o affidamento e' fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.