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Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185

"Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'

Art. 1.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonche' lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunita' tra uomini e donne nell'attivita' economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialita', anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita' dei nuovi imprenditori;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti piu' innovativi dei diversi settori produttivi;
e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalita' delle donne imprenditrici;
f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
g) promuovere l'imprenditorialita' e la professionalita' dei soggetti svantaggiati;
h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' in agricoltura;
l) promuovere l'imprenditorialita' e la professionalita' degli agricoltori;
m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Art. 2.
Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 3.
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attivita' di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Art. 4.
G a r a n z i e

1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Capo I
Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.

Art. 5.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.

Art. 6.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II
Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei servizi

Art. 7.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.

Art. 8.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III
Misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura

Art. 9
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

Art. 10.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo IV
Misure in favore delle cooperative sociali

Art. 11.
Soggetti beneficiari

1. A sostegno dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonche' per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative gia' esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

4. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

Art. 12.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate;
c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Titolo II
INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Art. 13.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialita'.

2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:
a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
b) a qualificare la professionalita' dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

Art. 14.
Ambito territoriale di applicazione

1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15.
Benefici

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 16.
G a r a n z i e

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attivita' oggetto di finanziamento.

Capo I
Misure in favore del lavoro autonomo

Art. 17.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

Art. 18.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo II
Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

Art. 19.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le societa' di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attivita' nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.

2. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di capitali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.

Art. 20.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;
b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Capo III
Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

Art. 21.
Soggetti beneficiari

1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le societa', anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.

3. Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

4. La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici.

Art. 22.
Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
Disposizioni di attuazione

1. Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 24.
Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 88 (gia' 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 25.
Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

2. Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Art. 26.
Disposizioni generali

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Art. 27.
Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:
a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;
b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;
c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;
d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;
e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.